Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
     Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici 
 
  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  i   procedimenti
amministrativi degli enti previdenziali pubblici e  di  riordinare  e
potenziare  i  meccanismi  e  gli  strumenti  di  monitoraggio  e  di
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera a-bis) e' abrogata; 
    b) al  comma  3,  dopo  le  parole:  «con  la  procedura  di  cui
all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono  aggiunte  le
seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalita',
con  specifica  esperienza  nonche'   di   indiscussa   moralita'   e
indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia»; 
    c) il comma 3-bis e' abrogato; 
    d) al comma 5, dopo le parole:  «il  bilancio  preventivo  ed  il
conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti:  «propone  al  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  nomina  del  direttore
generale;» e  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il
consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo  presiede,
e  da  quattro  membri,  tutti  scelti  tra  persone  di   comprovata
competenza e professionalita', con specifica  esperienza  nonche'  di
indiscussa moralita' e indipendenza,  nel  rispetto  dei  criteri  di
imparzialita' e garanzia.»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il direttore generale e' nominato dal Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,   su   proposta   del    consiglio    di
amministrazione,   tra   persone   di   comprovata    competenza    e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza,  nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia; puo' assistere alle
sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la  responsabilita'
dell'attivita'  diretta  al  conseguimento  dei  risultati  e   degli
obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione;  sovraintende  al
personale e all'organizzazione dei  servizi,  assicurandone  l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di
cui agli articoli 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
aprile 1970, n. 639((,)) e 48  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,
nonche' tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Gli organi  di  cui
al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere  dalla  data  di
insediamento((; l'incarico puo' essere rinnovato))  una  sola  volta,
anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle
funzioni allo scadere del quadriennio, ancorche' siano stati nominati
nel corso di esso, in sostituzione di  altri  dimissionari,  decaduti
dalla carica o deceduti.». 
  2. Nelle  more  dell'adozione  delle  modifiche  all'organizzazione
degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso,  fino  alla
nomina dei  nuovi  organi,  al  fine  di  assicurare  la  continuita'
amministrativa dell'INPS  e  dell'INAIL,  e'  nominato,  entro  venti
giorni ((dalla data di entrata in vigore)) del presente  decreto,  un
commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali.  Il  commissario
((straordinario)) e' scelto tra persone di  comprovata  competenza  e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza,  nel
rispetto dei criteri di imparzialita' e garanzia((,)) e  assume,  per
il periodo in cui e' in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione  attribuiti  al  presidente   e   al   consiglio   di
amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina  del
((rispettivo)) commissario  straordinario,  il  presidente,  il  vice
presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e  dell'INAIL,
in carica alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
decadono con effetto immediato.  I  direttori  generali  dell'INPS  e
dell'INAIL, in carica alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi  consigli
di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo. 
  3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,  entro  il
termine   di   novanta   giorni   dall'insediamento,   i   commissari
straordinari  dell'INPS  e  dell'INAIL   apportano   le   conseguenti
modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a  tutti  gli
altri regolamenti interni. 
  4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  ciascuno  degli   enti
interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle
modifiche all'organizzazione di cui al  presente  articolo  provvede,
entro quarantacinque giorni dal ((proprio)) insediamento, a  proporre
al Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  la  nomina  del
direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1. 
  5.  L'articolo  8,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639((,)) e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega
          conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993,
          n. 537, in materia  di  riordino  e  soppressione  di  enti
          pubblici di previdenza e assistenza), come modificato dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 (Ordinamento degli enti).  -  1.  L'ordinamento
          degli  enti  pubblici  di  cui  al  presente   decreto   e'
          determinato dai regolamenti previsti dal comma 2  dell'art.
          1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale. 
              2. Sono organi degli Enti: 
                a) il presidente; 
                a-bis) (abrogata); 
                a-ter) il consiglio di amministrazione; 
                b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; 
                c) il collegio dei sindaci; 
                d) il direttore generale. 
              3.  Il   Presidente   ha   la   rappresentanza   legale
          dell'Istituto;  convoca  e   presiede   il   consiglio   di
          amministrazione; puo' assistere alle sedute  del  consiglio
          di indirizzo e vigilanza.  Il  Presidente  e'  nominato  ai
          sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la  procedura
          di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
          tra persone di comprovata  competenza  e  professionalita',
          con specifica esperienza nonche' di indiscussa moralita'  e
          indipendenza, nel rispetto dei criteri di  imparzialita'  e
          garanzia; la deliberazione del Consiglio  dei  ministri  e'
          adottata su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
              3-bis. (abrogato). 
              4. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  definisce  i
          programmi e individua  le  linee  di  indirizzo  dell'ente;
          elegge tra i rappresentanti dei  lavoratori  dipendenti  il
          proprio  presidente;   nell'ambito   della   programmazione
          generale, determina gli obiettivi  strategici  pluriennali;
          definisce, in  sede  di  autoregolamentazione,  la  propria
          organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
          con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella  di
          vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
          controllo interno, istituito  ai  sensi  dell'articolo  20,
          D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni,
          per  acquisire  i  dati  e  gli  elementi   relativi   alla
          realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed  economica
          gestione delle risorse; emana  le  direttive  di  carattere
          generale relative all'attivita' dell'ente; approva  in  via
          definitiva il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo,
          nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei  piani
          di investimento e disinvestimento,  entro  sessanta  giorni
          dalla deliberazione del consiglio  di  amministrazione;  in
          caso di non concordanza tra i due organi, il  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
          definitiva.  Almeno  trenta  giorni  prima  della  naturale
          scadenza  ovvero   entro   dieci   giorni   dall'anticipata
          cessazione o decadenza  del  presidente,  il  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza informa  il  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali affinche' si  proceda  alla  nomina
          del  nuovo  titolare.  Il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali provvede alla proposta di nomina  di  cui
          al comma 3. I componenti dell'organo di  controllo  interno
          sono nominati dal presidente  dell'ente,  d'intesa  con  il
          consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio  dell'INPS
          e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
          la meta' in rappresentanza delle  confederazioni  sindacali
          dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative  sul
          piano nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le
          organizzazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale dei datori di lavoro e,  relativamente  all'INPS,
          dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano  conto
          delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi  cui
          le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
          consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
          dei quali  in  rappresentanza  dell'Associazione  nazionale
          mutilati ed invalidi del lavoro;  i  restanti  ventiquattro
          membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
          sindacali dei lavoratori dipendenti e delle  organizzazioni
          dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale,   nelle   medesime
          proporzioni e  secondo  i  medesimi  criteri  previsti  dal
          presente  comma  in  relazione   all'INPS.   Il   consiglio
          dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti  secondo  i
          criteri predetti. 
              5. Il consiglio di amministrazione predispone  i  piani
          pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
          disinvestimento,  il  bilancio  preventivo  ed   il   conto
          consuntivo;  propone  al  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali la nomina del direttore generale; approva
          i piani annuali nell'ambito della programmazione;  delibera
          i  piani  d'impiego  dei  fondi  disponibili  e  gli   atti
          individuati nel regolamento  interno  di  organizzazione  e
          funzionamento;  delibera  il   regolamento   organico   del
          personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative del personale,  nonche'  l'ordinamento  dei
          servizi, la dotazione organica e i regolamenti  concernenti
          l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui
          all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988, n. 48;  trasmette  trimestralmente  al  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza una relazione  sull'attivita'  svolta
          con particolare riferimento al  processo  produttivo  e  al
          profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione  che
          venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza.  Il
          consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non  sia
          compresa nella  sfera  di  competenza  degli  altri  organi
          dell'ente.  Il  consiglio  e'   composto   dal   Presidente
          dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri,  tutti
          scelti   tra   persone   di   comprovata    competenza    e
          professionalita',  con  specifica  esperienza  nonche'   di
          indiscussa  moralita'  e  indipendenza,  nel  rispetto  dei
          criteri di imparzialita' e garanzia. Si applicano, riguardo
          ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo
          14 marzo 2013, n. 33, e al  decreto  legislativo  8  aprile
          2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
          incompatibile con quella di  componente  del  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza. 
              6. Il direttore generale e' nominato dal  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio
          di amministrazione, tra persone di comprovata competenza  e
          professionalita'  nonche'   di   indiscussa   moralita'   e
          indipendenza, nel rispetto dei criteri di  imparzialita'  e
          garanzia; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di
          indirizzo e vigilanza; ha la responsabilita' dell'attivita'
          diretta al conseguimento dei risultati  e  degli  obiettivi
          fissati dal consiglio di amministrazione;  sovraintende  al
          personale e all'organizzazione dei  servizi,  assicurandone
          l'unita' operativa e di  indirizzo  tecnico-amministrativo;
          esercita i poteri di cui agli articoli 8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.  639,  e  48
          della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche'  tutti  gli  altri
          previsti dalla legislazione vigente. 
              7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
          cui  all'art.  2403  e  seguenti  del  codice  civile,   e'
          composto: 
                a) per l'INPS  e  l'INAIL  da  sette  membri  di  cui
          quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e  della
          previdenza sociale e tre in  rappresentanza  del  Ministero
          del tesoro; 
                b) per  l'INPDAP  da  sette  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e  quattro  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          tesoro; 
                c) per l'IPSEMA  da  cinque  membri  di  cui  tre  in
          rappresentanza del Ministero del lavoro e della  previdenza
          sociale e due in rappresentanza del Ministero  del  tesoro.
          Uno dei rappresentanti del Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale svolge  le  funzioni  di  presidente.  I
          rappresentanti   delle   Amministrazioni   pubbliche,    di
          qualifica  non  inferiore  a   dirigente   generale,   sono
          collocati fuori ruolo secondo le disposizioni  dei  vigenti
          ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
          nominato un membro supplente. 
              8. Il consiglio di indirizzo e  vigilanza  e'  nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni  e
          delle organizzazioni di cui  al  comma  4.  La  nomina  del
          collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi  7
          e 8, della legge 9 marzo  1989,  n.  88.  Il  consiglio  di
          amministrazione e' nominato con decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              9. Gli organi di  cui  al  comma  2  durano  in  carica
          quattro  anni  a  decorrere  dalla  data  di  insediamento;
          l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta, anche  non
          consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle
          funzioni allo  scadere  del  quadriennio,  ancorche'  siano
          stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di  altri
          dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. 
              10.  Per  l'INPS  continuano  ad  operare  i   comitati
          amministratori  delle  gestioni,  fondi  e  casse  di   cui
          all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
          88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge  e'
          composto, oltre che dal presidente  dell'Istituto,  che  lo
          presiede, dai componenti del consiglio  di  amministrazione
          scelti tra  i  dirigenti  della  pubblica  amministrazione,
          integrati  da  due  altri  funzionari   dello   Stato,   in
          rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. 
              11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
          componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
          sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Ai  predetti  fini,  ferme
          restando  le  misure  di  contenimento  della  spesa   gia'
          previste  dalla  legislazione  vigente,  ciascun   Istituto
          definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi  di
          riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
          Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla  verifica  del
          collegio dei sindaci dei rispettivi Istituti  e  comunicate
          ai Ministeri vigilanti.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  aprile  1970,   n.   639
          (Attuazione delle deleghe  conferite  al  Governo  con  gli
          artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153,  concernente
          revisione  degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme   in
          materia  di  sicurezza  sociale),  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art.  8.  -  1.  Il  direttore   generale   dell'INPS:
          sovraintende   all'organizzazione,   all'attivita'   e   al
          personale dell'Istituto, assicurandone l'unita' operativa e
          di  indirizzo  tecnico-amministrativo,  nel  rispetto   dei
          criteri generali e delle direttive stabilite dal  consiglio
          di amministrazione;  partecipa  con  voto  consultivo  alle
          sedute  del  consiglio  di  amministrazione,  del  comitato
          esecutivo e dei  comitati  amministratori  delle  gestioni,
          fondi o casse con  facolta'  di  iniziativa  e  proposta  e
          dispone  l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli   stessi
          adottate. 
              2. Il direttore generale formula proposte in materia di
          ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli
          organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni  altro
          potere  attribuitogli  dal  presidente,  dal  consiglio  di
          amministrazione, dal comitato esecutivo o dai  comitati  di
          gestione, speciali o di vigilanza. 
              3. (abrogato). 
              4. Il trattamento economico del direttore  generale  e'
          determinato con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 
              5. In caso di assenza o di  impedimento,  il  direttore
          generale e' sostituito dal dirigente generale  che  esplica
          le funzioni di vicario, che ne  assume  tutte  le  funzioni
          comprese  quelle  delegate,  salvo  diversa  determinazione
          dell'organo delegante. 
              6.  In  caso  di  vacanza  dell'ufficio  di   direttore
          generale,   il   presidente   convoca   il   consiglio   di
          amministrazione entro il termine di trenta  giorni  per  la
          proposta  di  competenza.  Fino  alla  nomina   del   nuovo
          direttore generale, le funzioni sono assunte dal  dirigente
          generale che esplica le funzioni di vicario.»